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Il DPCM del 1 marzo 2020 non ha modificato i criteri precedenti relativi alla sorveglianza sanitaria e all’isolamento fiduciario di chi rientra dalle aree a rischio, così come identificate dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. In aggiunta il DPCM identifica in via esclusiva i Comuni italiani, indicati nell’allegato 1, per i quali sono richiesti specifici provvedimenti restrittivi.
Per quanto riguarda i soggetti provenienti dalle aree indicate nell’allegato 2 e nell’allegato 3 del suddetto DPCM, non vi sono provvedimenti di sorveglianza o presa in carico da mettere in atto, ma solamente indicazioni relative alle attività da porre in essere localmente per la prevenzione di ulteriori diffusioni epidemiche.
Per tale motivo, le persone da segnalare alla Sanità Pubblica, e da porre in isolamento fiduciario con sorveglianza attiva per i previsti 14 giorni, sono esclusivamente quelle che rientrano nelle precedenti fattispecie e cioè chi ha soggiornato in Cina o nei Comuni di cui all’allegato 1 del citato DPCM 1 marzo 2020.
Per i soggetti che rientrano dalle aree di cui all’allegato 2 e all’allegato 3 del suddetto DPCM non vi è alla data odierna alcun provvedimento di sorveglianza e/o restrizione dei movimenti da porre in essere e, pertanto, non vi è alcuna necessità di segnalazione degli stessi agli Operatori di Sanità Pubblica.
Parimenti, non sono da porre in isolamento né da segnalare al SIESP pazienti con sintomi respiratori che provengano da Comuni diversi da quelli riportati nell'allegato 1 del suddetto DPCM o dagli aggiornamenti eventualmente riportati nell'area dedicata del portale web del Ministero della Salute (http://www.salute.gov.it).

 

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