Informazioni ambientali
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- Categoria: Informazioni ambientali
- Ultima modifica il Venerdì, 29 Marzo 2019 11:30
- Pubblicato Mercoledì, 04 Dicembre 2013 13:38
Informazioni non pertinenti per la ASL
In Abruzzo, con legge regionale n. 64/1998, è stata istituita l'Agenzia regionale per la tutela ambientale (Arta).
Con la stessa legge, all'Arta sono state affidate tutte le attività di prevenzione, protezione e tutela ambientale che possono essere visionate sul sito Internet istituzionale www.artaabruzzo.it
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Art. 40 D.lgs.33/2013: Pubblicazione e accesso alle informazioni ambientali
1. In materia di informazioni ambientali restano ferme le disposizioni di maggior tutela già previste dall'art.3 sexies del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, nonchè dal decreto legislativo 19 agosto 2005,n.195.
2. Le amministrazioni di cui all'art.2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 2005,pubblicano sui propri siti istituzionali e in conformità a quanto previsto dal presente decreto, le informazioni ambientali di cui all'art.2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, che detengono ai fini delle proprie attività istituzionali, nonchè le relazioni di cui all'art. 10 del medesimo decreto legislativo. Di tali informazioni deve essere dato specifico rilievo all'interno di un'apposita sezione detta "informazioni ambientali".
3. Sono fatti salvi i casi di esclusione del diritto di accesso alle informazioni ambientali di cui all'art. 5 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 195.
4. L'attuazione degli obblighi di cui al presente articolo non è in alcun caso subordinata alla stipulazione degli accordi di cui all'art. 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.195. Sono fatti salvi gli effetti degli accordi eventualmente già stipulati, qualora assicurino livelli di informazione ambientale superiori a quelli garantiti dalle disposizioni del presente decreto. Resta fermo il potere di stipulare ulteriori accordi ai sensi del medesimo art.11, nel rispetto dei livelli di informazione ambientale garantiti dalle disposizioni del presente decreto.