Accesso civico
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- Last Updated on Wednesday, 01 February 2023 13:17
- Published on Tuesday, 10 September 2013 12:39
Il D.Lgs. 97/2016 ha introdotto una nuova forma di accesso civico ai dati e ai documenti pubblici, equivalente a quella che nei sistemi anglosassoni è definita Freedom of information act (Foia). Si tratta di una innovazione rilevante finalizzata a garantire la libertà di accesso ai dati e ai documenti in possesso della P.A. Questa nuova forma di accesso infatti, prevede che chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, può accedere a tutti i dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto di alcuni limiti tassativamente indicati dalla legge. Questo strumento, già introdotto dal D.Lgs. n. 33/2013, si sostanziava nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni o dati di cui la P.A. aveva omesso la pubblicazione, nei casi in cui vi era obbligata. Pertanto, il diritto di accesso non era totalmente libero, ma lo si poteva esercitare solo a seguito del mancato rispetto da parte della P.A. del relativo obbligo di pubblicazione.
Art. 5. D.Lgs. n. 33/2013 così come modificato ed integrato dagli articoli 5 (Accesso civico a dati e documenti), art.5 bis (Esclusione e limiti all’Accesso Civico) e art. 5- ter del D. Lgs 25 maggio 2016, n.97 (GURI n. 132 del 8/6/2016).
ISTANZE. Tutte le domande di accesso possono essere presentate all’Ufficio protocollo generale, ai punti info/accoglienza dell’UOSD "Urp e privacy" o al dirigente che detiene i documenti, secondo una delle seguenti modalità:
a) Sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata;
b) L’istante è identificato attraverso il sistema pubblico di identità digitale (SPID), nonché carta di identità elettronica o la carta nazionale dei servizi;
c) Sottoscritte e presentate unitamente alla copia del documento d’identità;
d) Trasmesse dall’istante mediante la propria casella di posta elettronica certificata.
L’istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.
L’accesso civico “semplice” (art.5, comma 1) riguarda documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria (mod.A).
L’accesso civico “generalizzato” (art.5, comma 2) riguarda dati e documenti detenuti dalla ASL ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria (mod.B).
RESPONSABILI. Per l’accesso civico semplice, ex art.5, comma 1, D.Lgs33/13 e s.m.i., il responsabile del procedimento (rpd) continua ad essere il Responsabile della Trasparenza (o soggetto da questi delegato), ora Responsabile aziendale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), ai sensi dell’art.43 del D. Lgs.33/13 e smi.
Il RPC si pronuncia sull’istanza entro gg.30 con provvedimento espresso come da art.5, comma 6, del Decreto.
Per l’accesso civico generalizzato, di cui all’art.5, comma 2, il rpd è invece il dirigente che detiene gli atti (o di soggetto da questi delegato), analogamente a quanto statuito per l’accesso documentale con deliberazione n. 983/2012.
Il dirigente che detiene gli atti si pronuncia sull’istanza entro gg.30 con provvedimento espresso e motivato come da art.5, comma 6.
Il provvedimento, oltre ai soggetti di cui al predetto comma 6, deve essere inviato per conoscenza al RPCT insieme con l’istanza, per il registro di tutte le istanze di accesso.
Il rpd esercita notoriamente i poteri di cui all’art. 6 della L.241 ed è competente in primis all’eventuale regolarizzazione dell’istanza, ivi compresa quella non presentata secondo le prescritte modalità.
Per i casi di esclusione di cui all’art. 5 bis del Decreto, fino al 23 giugno 2017 può essere applicato il regolamento aziendale per la L.241/90. Tuttavia, attese le alte finalità dell’accesso civico “generalizzato”, affinché l’accesso possa essere rifiutato il pregiudizio agli interessi pubblici e privati considerati all’art.5 bis), commi 1 e 2, deve essere concreto e probabile.
RICORSI (art.5, commi 6 e 7). In caso di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro i termini o, per i controinteressati, in caso di accoglimento, può essere presentata richiesta di riesame al RPCT, che si pronuncia entro venti giorni o, in alternativa, al Difensore Civico Regionale. Avverso le decisioni dei predetti organi, può essere presentato ricorso giurisdizionale al TAR.
Le modalità per ricorrere devono essere contenute nel provvedimento.